Art. 2
Protocollo N. 17Parte SECONDA

Art. 2

450 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Comunità e la Repubblica portoghese stabiliscono, per la durata d'applicazione dell', una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite nell'allegato C.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-6