Art. 2
Protocollo N. 13Parte SECONDA

Art. 2

448 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli stati membri della Comunità e purchè non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-5