Protocollo N. 13›Parte SECONDA
Art. 2
448 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a
disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli stati membri della Comunità e purchè non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente
esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su
una base commerciale normale.
Storico versioni
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