Art. 10
Protocollo n. 1Parte SECONDA

Art. 10

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In vigore dal 29 dic 1985
I versamenti di cui agli del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione, tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo, in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all' del protocollo sullo statuto Banca, adeguamento che sarà applicato anche ai versamenti già effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-10