Protocollo N. 22›Parte SECONDA
Art. 1
462 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Protocollo N. 22
concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati
membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica portoghese che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese mette a
disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1.
3. Queste informazioni riguardano principalmente:
- la dinamica dei reattori,
- la protezione radiologica,
- l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori
industriale, agricolo, archeologico e geologico),
- la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di
canalizzazione),
- la metallurgia estrattiva dell'uranio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-1-8