Art. 1
Protocollo N. 18Parte SECONDA

Art. 1

456 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Protocollo N. 18 concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri Il regime fissato negli articoli seguenti è applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-1-7