Protocollo N. 18›Parte SECONDA
Art. 1
456 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Protocollo N. 18
concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri
Il regime fissato negli articoli seguenti è applicabile al
montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-1-7