Protocollo N. 2›Parte SECONDA
Art. 1
422 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Protocollo N. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla
1. I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro del regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, merci che soddisfano le condizioni degli del trattato CEE, nè merci in libera pratica a norma del trattato CECA.
2. Il territorio doganale della Comunità non comprende le Isole Canarie nè Ceuta e Melilla.
3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro.
4. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano alle Isole Canarie nè a Ceuta e Melilla.
5. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunità applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-1-2