Atto
Art. 91
30 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.
2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate negli , punto 3 e 80, 86, 88, 126 e 144.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall' paragrafo 1, adottano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-91