Atto
Art. 90
29 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente capo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà nella Comunità, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non può andare oltre questa data.
2. Il Consiglio, deliberando dall'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-90