Art. 9
AttoParte PRIMA

Art. 9

191 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-9