Art. 86
Atto

Art. 86

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In vigore dal 29 dic 1985
Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio spagnolo al 1 marzo 1986, che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Spagna ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare alle condizioni previste dall'. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione di mercato.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-86