Art. 77
Atto

Art. 77

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In vigore dal 29 dic 1985
Fatto salvo l', il Regno di Spagna può applicare, secondo modalità da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza da, paesi terzi: a) Fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico b) fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico c) per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale, di cui all', diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-77