Art. 76
Atto

Art. 76

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna e i paesi terzi, si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo II della parte quarta, concernenti l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e la progressiva abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se al momento dell'adesione esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato in Spagna o in un altro stato membro. Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al più tardi fino al 31 dicembre 1995, nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. II Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare il Regno di Spagna a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.
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