Art. 74
Atto

Art. 74

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dal Regno di Spagna in materia di intervento sul suo mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino al 31 dicembre 1989 per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La Comunità parteciperà tuttavia al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate dal Regno di Spagna durante la fase di verifica della convergenza applicabile a questi prodotti alle condizioni previste nell'. A partire dalla seconda fase, le spese in materia d'intervento sul mercato interno spagnolo e di concessione di restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono finanziate dalla Comunità e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
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