Art. 71
Atto

Art. 71

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In vigore dal 29 dic 1985
Qualora, alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune può essere applicato in Spagna per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Spagna sia superiore al prezzo comune.
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