Atto›Parte PRIMA
Art. 7
189 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Gli atti delle istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, le procedure per la loro modifica restano applicabili.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-7