Atto›Parte PRIMA
Art. 6
188 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.
Storico versioni
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