Atto›Sez. III
Art. 52
335 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna termina in un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione la ristrutturazione della sua industria siderurgica, alle condizioni definite nel protocollo n. 10.
Il periodo sopramenzionato può essere abbreviato e le modalità indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione:
- dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese;
- delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunità dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture spagnole verso la Comunità nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra la Spagna e gli altri stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-52