Art. 50
AttoSez. III

Art. 50

333 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto. 2. Fino al 28 febbraio 1986 le disposizioni dell'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna relative al regime doganale rimangono applicabili agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna. 3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale o in Spagna ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione attuale o in Spagna. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e quelle per la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.
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