Art. 41
AttoTitolo IICapo 1Sez. 1

Art. 41

261 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Nel corso del periodo di abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e del periodo di ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale spagnola a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA il Regno di Spagna ha la facoltà di aprire nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1 gennaio 1985. Se detti contingenti vengono aperti l' viene applicato, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, per determinare i dazi applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi; i quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985. I prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale beneficiano, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, dei dazi ridotti conformemente all', senza limiti quantitativi o di valore. Se detti contingenti non vengono aperti il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Comunità nella sua composizione attuale nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985.
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