Art. 403
AttoTitolo III

Art. 403

378 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il segretario generale rimetterà ai governi dei nuovi stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-403