Art. 395
AttoTitolo II

Art. 395

245 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
I nuovi stati membri mettono in vigore le misure per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell' del trattato CEE e dell' del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XXXVI o in altre disposizioni del presente atto.
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