Atto›Titolo II
Art. 394
244 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. È differita fino al 1 marzo 1986:
a) l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che formano oggetto di un regime speciale;
b) l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale delle modifiche apportate dal presente atto alla regolamentazione soprammenzionata, comprese quelle risultanti dall'.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile agli adattamenti degli atti delle istituzioni della Comunità concernenti la politica agricola comune che saranno effettuati, conformemente all', allo scopo di stabilire il numero di voti che esprimerà, dal momento dell'adesione, la maggioranza qualificata nell'ambito della procedura dei comitati di gestione o di altri comitati simili istituiti nel campo dell'agricoltura.
3. Fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la Comunità nella sua composizione attuale, l'altro nuovo stato membro o i paesi terzi, dall'altro, è quello applicabile prima dell'adesione.
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