Atto›Titolo II
Art. 393
243 / 469In vigore dal 29 dic 1985
L'applicazione, in ciascuno dei nuovi stati membri, degli atti elencati nell'allegato XXXV del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-393