Art. 392
AttoTitolo II

Art. 392

242 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Dal momento dell'adesione i nuovi stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notifica delle direttive e delle decisioni ai sensi dell' del trattato CEE e dell' del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, purchè tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli stati membri attuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-392