Art. 391
AttoParte QUINTATitolo I

Art. 391

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Per i comitati elencati nell'allegato XXXIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato XXXIV sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.
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