Art. 384
AttoParte QUINTATitolo I

Art. 384

402 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la nomina di due giudici. 2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1988. Questo giudice è designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1991. 3. Immediatamente dopo l'adesione è nominato un sesto avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1988. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1986 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1985.
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