Art. 378
AttoTitolo IV

Art. 378

396 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli atti elencati nell'allegato XXXII del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può prendere prima del 1 gennaio 1986 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni delle Comunità adottati tra il 1 gennaio 1985 e la data della firma del presente atto.
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