Atto›Capo 7
Art. 376
237 / 469In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all' del trattato CECA e alle sue disposizioni di applicazione, fino al 31 dicembre 1992 le imprese siderurgiche portoghesi possono applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, un prezzo cif franco porto di destinazione pari ad un prezzo di parità in vigore sul territorio continentale della Repubblica portoghese.
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