Art. 375
AttoCapo 6

Art. 375

235 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Per evitare che sia a carico della Repubblica portoghese il rimborso degli anticipi concessi alla Comunità dai suoi stati membri anteriormente al 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.
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