Art. 373
AttoCapo 6

Art. 373

233 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Le entrate denominate "dazi doganali" di cui all', primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970 comprendono fino al 31 dicembre 1992 i dazi doganali calcolati come se il Portogallo applicasse dal momento dell'adesione, negli scambi con i paesi terzi, le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonché per i prodotti agricoli soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. Tuttavia, queste entrate non comprendono, per la durata della prima tappa, i dazi doganali sui prodotti agricoli importati in Portogallo e soggetti ad un regime di transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell' paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. La Repubblica portoghese provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo è messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali così calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui agli articoli da 309 a 341, soggetti ad una transizione per tappe, nonché per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.
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