Art. 37
AttoTitolo IICapo 1Sez. 1

Art. 37

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: A decorrere dal 1 marzo 1986: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi; b) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1987: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1990: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1991: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1992: riduzione del 12,5%. A decorrere dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali 1973-1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-37