Art. 368
AttoSez. II

Art. 368

331 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Jugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonché agli accordi conclusi con paesi terzi, riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunità e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico Firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica portoghese e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
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