Art. 367
AttoSez. II

Art. 367

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In vigore dal 29 dic 1985
Qualora per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o della Repubblica portoghese i protocolli di cui all', paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte della Repubblica portoghese ai paesi di cui all'
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