Atto›Sez. V
Art. 363
374 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese può mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.
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