Art. 363
AttoSez. V

Art. 363

374 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese può mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-363