Atto›Sez. V
Art. 362
373 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Durante il periodo di graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo, i prodotti elencati qui di seguito, in provenienza dal Portogallo, possono essere importati ogni anno nella Comunità nella sua composizione attuale in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, entro i seguenti limiti:
Parte di provvedimento in formato grafico
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