Art. 362
AttoSez. V

Art. 362

373 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Durante il periodo di graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo, i prodotti elencati qui di seguito, in provenienza dal Portogallo, possono essere importati ogni anno nella Comunità nella sua composizione attuale in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, entro i seguenti limiti: Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-362