Atto›Sez. III
Art. 355
348 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al più tardi il 31 dicembre 1992.
2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell' del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro.
3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco è riportato nell'allegato XXVII.
Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-355