Atto›Sez. II
Art. 349
324 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. L'attività di pesca delle navi portoghesi è limitata alle divisioni CIEM Vb, VI, VII e VIII a, b, d, esclusa, nel periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord, nei limiti e alle condizioni definite nei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Possibilità di pesca limitate alla cattura del mel e del suro nonché il corrispondente numero di navi e le relative modalità di accesso e di controllo sono fissati annualmente secondo l' del regolamento (CEE) n. 170/83 e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986.
3. Inoltre, tutte le possibilità di pesca per le specie che non sono soggette al regime del totale di catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, nonché il corrispondente numero delle navi possono essere fissati conformemente all' del regolamento (CEE) n. 170/83, in base alla situazione esistente delle attività di pesca portoghesi nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale durante il periodo che precede immediatamente l'adesione nonché alla necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto delle limitazioni cui la pesca delle navi degli stati membri attuali è soggetta nelle acque portoghesi per le specie analoghe.
4. Le condizioni di esercizio dell'attività di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all' per la pesca delle stesse specie.
5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
Le modalità tecniche corrispondenti a quelle di cui all', paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
Storico versioni
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