Atto›Sez. VI
Art. 342
394 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Per quanto riguarda gli scambi di carni fresche di pollame all'interno del proprio territorio, la Repubblica portoghese è autorizzata a rinviare a non oltre il 31 dicembre 1988 l'applicazione della direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame.
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