Art. 335
Atto

Art. 335

174 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
In deroga alla regolamentazione comunitaria relativa alla percentuale massima di anidride solforosa nei vini, la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare, durante la prima tappa, ai vini prodotti sul suo territorio, i limiti applicati in materia sotto il precedente regime nazionale. Tuttavia, la Repubblica portoghese adotta le misure adeguate affinché, durante tale prima tappa, la percentuale di anidride solforosa venga progressivamente ridotta ai livelli comunitari, in modo che questi siano integralmente rispettati fin dall'inizio della tappa.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-335