Atto
Art. 332
171 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Nel settore del riso, gli si applicano al prezzo d'intervento del risone.
In questo settore sono parimenti applicabili gli , e 255.
2. L'importo compensativo per il riso semigreggio è quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE.
3. L'importo compensativo per il riso lavorato è l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE.
4. L'importo compensativo per il riso semilavorato è l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE.
5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso è derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare.
6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Portogallo e il prezzo di entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-332