Atto›Titolo II›Capo 1›Sez. 1
Art. 33
253 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può sospendere totalmente o parzialmente la
riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-33