Art. 33
AttoTitolo IICapo 1Sez. 1

Art. 33

253 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-33