Atto
Art. 329
168 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli si applicano nel settore del pollame, fatti salvi i paragrafi che seguono.
2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.
3. L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.
4. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicabile alle carni macellate, mediante coefficienti da determinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-329