Art. 327
Atto

Art. 327

166 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli si applicano nel settore delle uova, fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 3. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uova da cova. 4. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo è derivato da quello delle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-327