Art. 325
Atto

Art. 325

164 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Nel settore delle carni suine, l'importo compensativo è calcolato in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tal fine, l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia, qualora tale importo non sia rappresentativo, gli si applicano al prezzo di tale prodotto in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale. 2. In questo settore, sono parimenti applicabili gli . 3. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'importo compensativo è derivato da quello applicato a norma dei paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-325