Atto
Art. 318
157 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Durante la seconda tappa, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi.
1. Questo meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme:
a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto portoghese, calcolato conformemente alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente:
- basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità,
- tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione.
I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario.
Il prezzo d'offerta comunitario non può essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi.
b) Il prezzo d'offerta portoghese è calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore-grossista nella Comunità nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dal Portogallo, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione:
- del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera d).
c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto portoghese corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente ogni anno all'inizio della campagna: - di un quinto del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di cinque anni;
- di un settimo del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di sette anni.
La prima riduzione si effettua tuttavia all'inizio della seconda tappa.
d) Se il prezzo del prodotto portoghese, calcolato secondo la lettera b), è inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore.
e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto portoghese è pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a).
2. Qualora il mercato portoghese risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, misure adeguate, che possono in particolare prevedere l'applicazione di un importo correttore secondo modalità da determinare, possono essere decise per quanto riguarda le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-318