Atto
Art. 313
152 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Nel settore delle carni bovine, gli si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, validi per qualità comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
2. Sono parimenti applicabili in questo settore gli .
3. L'importo compensativo per gli altri prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato mediante coefficiente da determinare.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-313