Atto
Art. 310
149 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al primo ravvicinamento, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere, applicabili in Portogallo, sono calcolati secondo le norme previste e in base ai dati presi in considerazione nell'organizzazione comune dei mercati.
L', paragrafi da 2 a 6 e l' si applicano ai prezzi d'intervento così calcolati.
Qualora i prezzi di intervento applicabili nella parte continentale del Portogallo e i prezzi di intervento applicabili alle Azzorre non siano parificati al termine della prima tappa, il ravvicinamento di tali prezzi ai prezzi comuni si effettua secondo modalità da determinare.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi corrispondono alla differenza fra i prezzi comuni e i prezzi fissati in Portogallo, corretti, eventualmente, per tener conto dei prezzi di mercato constatati in tale stato membro.
L', paragrafi da 2 a 6 e gli sono applicabili.
Storico versioni
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