Atto
Art. 305
145 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Portogallo, di cui agli del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varietà di arance, nonché agli del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue:
1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all', il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria è quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo.
2. Per le Fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Portogallo è ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'. La compensazione finanziaria applicabile in Portogallo al momento di ciascuna tappa di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo.
3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione del punto 1 del punto 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo può essere definitivamente adottato per il Portogallo.
Storico versioni
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