Art. 304
Atto

Art. 304

144 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall' del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le disposizioni seguenti si applicano al Portogallo: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all', il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato in base: - al prezzo fissato in Portogallo sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Portogallo è modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalità previste dall', - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per il Portogallo fin dal momento dell'adesione. 3. a) Per i prodotti trasformati a base di pomodoro, durante le prime cinque campagne successive all'adesione o, qualora si applichi l', paragrafo 2, durante le prime tre campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo è derivato dall'aiuto calcolato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del punto 2 del presente articolo, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunità nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie portoghesi e quelle della Comunità, viene deciso, secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza tra l'aiuto fissato per il Portogallo e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, verrà applicato conformemente all', punto 3, lettera a) e riscosso dalla Repubblica portoghese all'esportazione verso i paesi terzi. Tuttavia, scaduto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, nessun importo compensativo sarà riscosso se è provato che il prodotto portoghese non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso al Portogallo. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Portogallo può superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale. b) Durante il periodo di cui alla lettera a), la concessione dell'aiuto comunitario in Portogallo è limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 685.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 9.600 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 137 tonnellate per gli altri prodotti a base di pomodoro. Scaduto il periodo predetto, i quantitativi fissati qui sopra, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari intervenuta durante lo stesso periodo, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Trascorso il periodo di cui al punto 3, lettera a) per i prodotti a base di pomodoro, nonché, per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo è derivato dall'aiuto fissato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Portogallo dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo e l'aiuto validi nella Comunità nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunità nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.
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