Atto›Sez. IV
Art. 293
359 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo all'inizio della prima campagna successiva all'adesione e ravvicinato, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'.
L'aiuto comunitario al consumo di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune.
2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Portogallo, viene:
- introdotto in Portogallo fin dall'inizio della prima campagne successiva all'adesione, e
- aumentato in seguito, durante il periodo di applicazione del regime di controllo di cui all', paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo il caso, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Portogallo al livello del prezzo comune.
Trascorso il periodo di cui al precedente comma, l'aiuto concesso in Portogallo corrisponde alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in tale stato membro e il prezzo del mercato mondiale; tale differenza viene ridotta dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo alle importazioni provenienti dai paesi terzi.
3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Portogallo e trasformati nella Comunità nella sua composizione attuale, nonché l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale e trasformati in Portogallo, vengono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di tali semi e quello dei semi importati da paesi terzi.
4. Inoltre, al momento di calcolare l'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, si tiene conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-293